Se affitti o vendi beni online, lascia quello che stai facendo e… A noi l’attenzione!
Il Fisco italiano, birichino come sempre, per il nuovo anno ha previsto nuovi obblighi di comunicazione per i proprietari di piattaforme digitali.
Entro breve, gli amministratori di e-commerce e alcuni stranieri non-UE dovranno effettuare una comunicazione obbligatoria di dati all’Agenzia delle Entrate, che riguarda lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
In poche parole: queste persone devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite di beni e servizi effettuate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Ma nello specifico, di quali dati da comunicare si parla? Perché questa novità? E quali sono le scadenze per mettersi in regola?
Scopriamolo!
Entro il 29 febbraio 2024, diventa operativo il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che implementa la direttiva europea Dac7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso piattaforme digitali, recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.
La normativa parla chiaro: i soggetti obbligati alla comunicazione sono i gestori di “piattaforme”, comprendendo qualsiasi software accessibile agli utenti, inclusi siti web, applicazioni e parti di essi. Rientrano in questa categoria anche coloro che hanno accordi con siti web o piattaforme online che coinvolgono la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente. L’obbligo di comunicazione riguarda specificamente le attività di e-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (con oltre 2mila attività “pertinenti”) e i “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” con un importo totale non superiore a 2.000€ nell’anno).
Attenzione però: i gestori esonerati devono comunque inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.
Probabilmente, a questo punto, ti domanderai… Quali sono i dati da comunicare?
I dati che i gestori di piattaforme obbligati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate includono il codice fiscale (o l’IIN) del soggetto che effettua la comunicazione, l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione e il codice fiscale italiano dei venditori a cui si riferiscono le informazioni. I gestori esclusi, per dimostrare l’esenzione dall’obbligo, devono comunicare la denominazione, il codice fiscale, lo stato membro di residenza, il domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli indirizzi elettronici inclusi i siti web, l’attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione e l’anno per cui si ritengono esclusi.
La comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. Le prime informazioni relative al 2023 devono quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio sarà effettuato, pertanto, entro il 29 febbraio 2024.
L’Amministrazione finanziaria si occuperà di verificare la presentazione delle comunicazioni dopo un controllo elaborato. Verrà emesso un certificato di esito positivo o negativo (scarto) entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file, salvo cause di forza maggiore. In caso di esito negativo (scarto), i soggetti obbligati devono inviare nuovamente tutte le posizioni da comunicare entro il 31 dicembre (quelle inviate dopo saranno considerate tardive ma acquisite).
Successivamente, le informazioni verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate alle altre autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, se tali venditori forniscono servizi di locazione di beni immobili, alle autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati. Questo avverrà entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni con le autorità estere è quindi confermato entro il 29 febbraio 2024.
Sì, lo sappiamo. L’argomento è cavilloso e apparentemente articolato, ma con questo articolo vogliamo facilitare il lavoro, agli interessati, il più possibile.
Se sei proprietario di una piattaforma online e desideri scegliere almeno un altro stato di cui essere membro, sappi che…
I gestori soggetti all’obbligo di comunicazione, identificati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1 del decreto legislativo n. 32/2023 e considerati tali in almeno un altro Stato Membro, hanno l’opzione di adempiere all’obbligo in un diverso Paese dell’Unione Europea. Per fare ciò, devono fornire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione i seguenti dati all’Agenzia delle Entrate:
Questa opzione consente ai gestori di e-commerce e piattaforme simili scegliere uno Stato membro diverso da quello in cui sono residenti o costituiti per adempiere agli obblighi di comunicazione. La procedura richiede un’adeguata e tempestiva fornitura delle informazioni necessarie all’Agenzia delle Entrate, dimostrando al contempo di aver informato le autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti riguardo a questa scelta.
Quando si parla di Fisco, l’attenzione non è mai troppa. Motivo per il quale può essere utile ricapitolare quelli che sono gli obblighi fiscali previsti in Italia.
Prima di tutto, però, ti spieghiamo perché gli obblighi fiscali associati a queste attività sono così necessari: per garantire equità e trasparenza nella riscossione delle imposte e nella gestione delle transazioni online. Senza di essi, infatti, il mondo delle vendite online sarebbe completamente allo sbaraglio!
In Italia, le piattaforme digitali e le attività di e-commerce sono soggette a specifici obblighi fiscali che devono essere adempiuti per operare legalmente e in conformità con le leggi tributarie, ad esempio…
1. Partita IVA e Registro delle Imprese
Le piattaforme digitali che operano in Italia devono solitamente registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate e ottenere un numero di Partita IVA. Questo è il passo iniziale fondamentale per essere riconosciute legalmente come entità imprenditoriale.
2. Ritenuta d’acconto
Le piattaforme digitali potrebbero essere tenute a praticare la ritenuta d’acconto su determinati pagamenti effettuati a favore dei fornitori o venditori che utilizzano la piattaforma. Questa ritenuta viene poi versata alle autorità fiscali.
3. Dichiarazioni fiscali periodiche o annuali
Le piattaforme digitali devono presentare dichiarazioni periodiche o annuali delle transazioni elaborate sulla loro piattaforma. Queste dichiarazioni forniscono un quadro dettagliato delle entrate generate e sono fondamentali per il calcolo delle imposte dovute.
4. IVA
La gestione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto critico per le attività di e-commerce. Le piattaforme digitali potrebbero essere responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA sulle transazioni effettuate sulla loro piattaforma. La corretta applicazione dell’IVA è essenziale in base alle normative vigenti.
5. Registrazione dei dati delle transazioni
Le piattaforme sono tenute a raccogliere e conservare dati dettagliati sulle transazioni, inclusi i dati dei venditori e degli acquirenti. Questo non solo agevola il monitoraggio fiscale, ma è anche un elemento chiave per garantire la sicurezza e la protezione dei consumatori.
6. Fatturazione elettronica
In Italia è in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per molte transazioni commerciali. Le piattaforme digitali devono emettere e ricevere fatture elettroniche in conformità con le disposizioni legali.
7. Gestione della giurisdizione fiscale
Poiché le piattaforme digitali possono operare a livello globale, è essenziale gestire adeguatamente la giurisdizione fiscale. La corretta determinazione della tassazione in base alle normative italiane è cruciale per evitare controversie fiscali.
Ovviamente, le normative fiscali possono variare e vengono periodicamente aggiornate. Pertanto, se sei proprietario di una piattaforma digitale cerca di farti affiancare sempre da professionisti specializzati nel settore, così da rimanere informato sulle modifiche normative e adattarti di conseguenza per evitare sanzioni (e garantire la conformità continua con le leggi tributarie italiane). La consulenza informatica deve andare di pari passo a quella fiscale.
Passiamo ora a parlare di un argomento dolente… Quello delle sanzioni e dei rischi in cui è possibile incorrere se non si prende nota di quanto premesso.
Conoscere i rischi ai quali si può andare incontro in caso di trasgressione delle regole in materia di fisco, può essere utile.
La direttiva Dac7 di cui abbiamo parlato fino ad ora, infatti, prevede sanzioni per i gestori di piattaforme digitali che non adempiranno all’obbligo di comunicare i dati entro il 31 dicembre di ogni anno.
Quali sono i rischi? In caso di omissione, il gestore digitale sarà passibile di una pena pecuniaria da un minimo di 3.000€ a un massimo di 31.500€. Un provvedimento severo e mirato a garantire la tempestiva e corretta trasmissione delle informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate.
E in caso di informazioni errate o parziali? Nel caso in cui le informazioni fornite risultino essere incomplete o non veritiere, la sanzione prevista è meno onerosa, ovvero compresa tra 1.000€ a 10.500€.
Per quanto riguarda i venditori, l’omissione nel fornire i dati richiesti entro i 30 giorni dalla comunicazione della piattaforma comporta una proroga di ulteriori 30 giorni per regolarizzare la situazione. Tuttavia, una volta trascorsi tali termini senza adempimento, il profilo del venditore sarà soggetto a un blocco temporaneo, che durerà fino alla regolarizzazione della posizione. Questa misura serve a garantire che i venditori rispettino i loro obblighi e forniscono i dati richiesti in modo tempestivo.
Altra strada percorribile: nel caso in cui il gestore online inserisca dati non corretti o inesatti, viene concessa la possibilità di chiudere il profilo. Questa opzione rappresenta una sorta di rimedio offerto al gestore digitale per correggere eventuali errori o inadempienze, sebbene sia necessario adottare questa misura con prudenza, poiché la chiusura del profilo potrebbe avere impatti significativi sulle attività commerciali online.
Insomma, alla luce di quanto detto fino a questo punto sarà chiaro che per evitare penalizzazioni finanziarie e interruzioni temporanee delle attività online, se gestisci una piattaforma online è bene che tu rispetti scrupolosamente i termini previsti e fornisca informazioni accurate e complete.
Se desideri avvalerti di un supporto tecnico-informatico all’altezza di un e-commerce di successo, contattaci. Softweb comprende l’importanza di rimanere all’avanguardia rispetto alle normative in evoluzione ed è proprio per questo che ci teniamo a divulgare i cambiamenti fiscali del nostro paese.
Dal punto di vista digitale, inoltre, il nostro obiettivo sarà sempre quello di fornirti la tranquillità necessaria per concentrarti sullo sviluppo del tuo business online, sapendo di poter contare su un partner affidabile per gestire le complessità che il web è solito celare.